statuto
STATUTO
STATUTO REGISTRATO CON ATTO PUBBLICO
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE
Art. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana è costituita l’”Associazione Italiana Guide Canyon”, abbreviabile in “AIGC”.
L’Associazione è apartitica, senza finalità di lucro e riunisce tutti coloro che, residenti o domiciliati sul territorio Italiano, svolgono per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l’attività di accompagnamento di persone in escursioni ed esplorazioni in torrenti, forre, canyon, gole, orridi, grotte e inghiottitoi, in qualunque ambiente si trovino, di qualunque formazione geologica, asciutti o a prevalenza acquatica, che necessitino o non, l’uso di materiale tecnico specifico per la progressione su corda e che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto. L’associazione ha carattere di rappresentanza professionale e persegue gli scopi indicati nel Titolo II.
L’Associazione ha sede in Vinci (FI) , Via di S.Lucia n. 11 e potrà costituire uffici, rappresentanze o sedi staccate in Italia o all’estero previa delibera del consiglio direttivo. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio, nazionale e anche all’estero.
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
Art. 2
L’associazione ha come oggetto principale la rappresentanza e la tutela degli associati dell’Associazione Guide Canyon nei confronti di tutti gli Enti pubblici o privati, degli altri professionisti e dei clienti e la tutela dei legittimi interessi degli associati. L’associazione inoltre persegue lo sviluppo del torrentismo e le discipline affini, affrontandone i problemi legislativi, tecnici, etici ed economici. Promuove, nel quadro dei principi dell’Unione Europea, politiche di settore che all’interno dei dettami della Costituzione della Repubblica e delle leggi che la regolano, favoriscano la crescita qualitativa dell’offerta turistica nei settori “Vacanze Attive e Avventura”,(che contemplino la presenza del torrentismo e delle discipline affini) favoriscano l’educazione allo sport “torrentismo e delle discipline affini”, in collaborazione con gli enti preposti. Tra le discipline affini che possono fare riferimento all’area di competenza della Guida Canyoning, ci sono tutte quelle attività svolte in torrenti, forre, canyon, gole, orridi, grotte e inghiottitoi, che utilizzino materiali e forme di progressione identiche o assimilabili al torrentismo o canyoning.
Si propone inoltre di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze culturali, promozionali, ricreative e formative.
L’associazione, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Art. 3
Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2 l’Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:
a. Rappresentanza, tutela e promozione della figura di Guida Canyon.
b. Organizzazione, sviluppo e crescita professionale della Guida Canyon anche attraverso:
I. Collaborazione con le autorità legislative volte alla creazione di norme specifiche di settore;
II. Gestione e promozione di corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l’avvio, l’aggiornamento, il perfezionamento e la certificazione delle Guide Canyon, per mezzo della Scuola Nazionale Guide Canyon, anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati, nonché con enti e organizzazioni di formazione professionale di altri Stati europei ed extraeuropei.
III. Organizzazione e gestione di eventi di sviluppo e promozione della Guida Canyon;
IV. Partecipazione a eventi, fiere e manifestazioni per la promozione dell’Associazione stessa e dei suoi associati;
V. Creazione, diffusione e pubblicazione, senza limitazione di mezzi, di guide, manuali, blog, DVD, pubblicazioni e qualsiasi altro materiale cartaceo e/o informatico per lo sviluppo di una sana cultura turistica, sportiva e di vita attiva.
c. Promozione finalizzata alla crescita qualitativa dell’offerta turistica nei settori “Vacanze Attive e Avventura” .
d. Organizzazione e fornitura di servizi rivolti agli associati nell’ambito della realizzazione degli scopi statutari.
e. Promozione e sviluppo di attività sportive, ricreative e formative connesse al torrentismo e alle discipline affini.
f. Gestione di immobili e impianti, propri o di terzi, finalizzata al raggiungimento degli scopi statutari.
g. Partecipazione attiva all’organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di manifestazioni, seminari, workshop e incontri di natura sportiva, ricreativa, turistica, scientifica e culturale;
h. Organizzazione – in via diretta o in collaborazione con altri enti e professionisti – di ogni iniziativa utile al rafforzamento dell’Associazione e al raggiungimento dei suoi scopi professionali scientifici e culturali.
TITOLO III
SOCI
Art. 4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Il corpo sociale è costituito dai “Soci” e dai “Soci Onorari” Per acquisire lo status di Socio gli aspiranti Soci dovranno dimostrare una comprovata capacità ed esperienza nelle tecniche di Canyoning/Torrentismo/Speleologia, secondo quanto previsto dal presente statuto e dai connessi regolamenti/delibere emanate dal Consiglio Direttivo e/o dagli organi tecnici dell’Associazione.
Potranno essere Soci Onorario le persone fisiche, le associazioni e le persone giuridiche che abbiano interessi e finalità in linea con lo Statuto dell’Associazione e la cui presenza e attività possa contribuire al raggiungimento degli scopi istituzionali. Il numero dei “Soci Onorari” non potrà superare il 5% del numero totale dei “Soci” . Le modalità di nomina dei Soci Onorari sono rimandate al Regolamento
Art.5
1. Chi intende essere ammesso come Socio dovrà inoltrare richiesta (in carta semplice o compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito) al Consiglio Direttivo dell’Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservarne i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Le capacità dell’aspirante socio verranno valutate da una apposita commissione, tramite una prova tecnica teorico-pratica .La suddetta commissione è composta da rappresentanti della Scuola Nazionale Guide Canyon e da membri scelti dal CD secondo quanto descritto dal regolamento associativo. E’ compito del CD ratificare la decisione della commissione iscrivendo il nuovo socio nel libro soci.
I contenuti della valutazione tecnica sono indicati nei regolamenti tecnici e nelle griglie di ammissione emanati di volta in volta dalla commissione tecnica e ratificati dal Consiglio Direttivo. Il CD ha tempo 90 giorni dal ricevimento della domanda per accettare la candidatura, richiedere ulteriore documentazione o indicare le prescrizioni necessarie a finalizzare il processo di associazione. Trascorsi i 90 giorni, la candidatura si intende automaticamente accettata.
La decisione della commissione è appellabile una sola volta in occasione della prima Assemblea Ordinaria dei Soci. In caso di accettazione della domanda di Socio da parte del CD con apposita delibera, il mantenimento dello status di Socio è a tempo indeterminato e si conserva con il pagamento della quota associativa annuale stabilita dal CD. All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
2. I soci, non possono essere iscritti ad altre associazioni professionali di cui alla Legge 4/2013, o collegi professionali con lo stesso scopo sociale.
Art.6
La qualifica di Socio e di Socio Onorario, dà diritto:
• a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
• a partecipare alla vita associativa, voto con diritto di elettorato attivo e passivo nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
• a partecipare alle elezioni degli organi direttivi e di eventuali commissioni.
Tutti i soci sono tenuti:
• all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
• al pagamento della quota associativa, esclusi i Soci Onorari;
• a segnalare al CD ogni atto od omissione, da chiunque intrapresi, in contrasto con le finalità dell’Associazione stessa.
Art.7
Tutti i soci,escluso i Soci Onorari, sono tenuti a versare la quota associativa annuale Tale quota é proposta annualmente dal CD per l’anno successivo e ratificata dall’Assemblea
e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
TITOLO IV
RECESSO – ESCLUSIONE
Art.8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
La qualifica di Socio, si perde
Art.9
Eventuali dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo .
In caso di esclusione la stessa sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
b. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
c. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione o che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
d. che perda le capacità tecniche richieste, o non ottemperi agli obblighi di aggiornamento e formazione continua previsti, esclusi i Soci Onorari.
e. che infranga il codice deontologico emanato dall’Associazione;
f. che si sia dimostrato inadeguato o indegno nello svolgimento dell’attività professionale.
g. che superata la verifica delle esigenze preliminari non accetti il contratto di formazione.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
Art.10
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’art.9.
Il ricorso o l’eventuale richiesta di riammissione deve essere presentata al CD entro e non oltre i 90 giorni successivi al ricevimento della lettera. La ratifica dell’esclusione o della eventuale riammissione sarà deliberata dalla successiva Assemblea dei Soci.
In caso di decadenza dello status di socio per morosità (art.9 lett.b) vigono le seguenti regole:
• il socio è moroso se non ottempera al pagamento della quota associativa (oltre all’eventuale contributo assicurativo, se previsto) entro il 31 gennaio di ogni anno;
• il socio moroso non ha diritto a partecipare alla vita associativa;
• il socio moroso avrà tempo fino al 31 dicembre dello stesso anno per sanare la situazione di morosità pagando la quota associativa, oltre ad un’eventuale penale definita annualmente con delibera del CD;
• il Socio che non paga la quota associativa entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento viene automaticamente escluso dall’Associazione, salvo accoglimento dell’eventuale ricorso secondo le modalità indicate nel presente statuto;
• il Socio escluso per morosità che intenda riacquisire lo status di Socio, dovrà farne regolare domanda;
E’ prevista la possibilità di chiedere una sospensione fino a tre anni del pagamento della quota associativa. La sospensione è valida se espressamente approvata con la prima delibera del CD successiva alla data di richiesta e sarà comunicata dal CD via e-mail o lettera all’interessato entro 7 gg. dalla data di delibera. La sospensione decorre dalla data di delibera e permette all’interessato di poter riacquisire lo status di socio entro i tre anni previsti. Prima della riammissione a socio, il CD potrà sottoporre l’interessato a una verifica tecnica, le cui modalità saranno definite di volta in volta dal CD. La richiesta della sospensione viene espressa per iscritto all’associazione (fatta salva la necessità di delibera) e potrà essere definita da successivi regolamenti. La richiesta di sospensione potrà essere rifiutata dal CD per giustificati motivi indicati nella comunicazione di rifiuto, cui l’interessato potrà opporre ricorso con le stesse modalità previste dall’art.10 comma 2 del presente Statuto.
TITOLO V
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
Art.11
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
• beni mobili e immobili
• i conferimenti effettuati sia in denaro che in natura dagli associati.
• i contributi associativi;
• i corrispettivi per i servizi prestati ai soci;
• eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell’attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.
• Ogni altro tipo di entrate
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì di reinvestirli nelle attività istituzionali o in quelle statutariamente connesse.
ESERCIZIO SOCIALE
Art.12
L’esercizio sociale va dal 01.01 al 31.12 di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VI
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art.13
Sono organi dell’Associazione:
a. L’Assemblea degli associati;
b. Il Consiglio Direttivo;
c. Il Presidente;
d. La Scuola Italiana Guide Canyon anche detta SNGC dell’AIGC
e. Il Collegio dei revisori dei Conti (non obbligatorio).
ASSEMBLEE
Art.14
La convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie deve effettuarsi mediante avviso da pubblicare sul sito internet dell’Associazione contestualmente all’invio a tutti i soci tramite posta elettronica (presso l’indirizzo fornito dal socio stesso) almeno otto giorni prima della adunanza. Le Assemblee potranno essere convocate anche tramite lettera, ovvero con qualsiasi altro mezzo di comunicazione tracciabile. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, purché in Italia), la data e l’orario sia della prima che della seconda convocazione.
Art.15
L’Assemblea ordinaria:
a. Approva il bilancio consuntivo;
b. Procede alla nomina delle cariche sociali;
c. Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d. Approva gli eventuali regolamenti;
Essa ha luogo almeno un volta all’anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto), o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l’assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
L’Assemblea Straordinaria potrà essere convocata con le stesse modalità previste dall’art.14 e delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, nominando i liquidatori. L’Assemblea Straordinaria si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto), o da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
Art. 16
Nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie hanno diritto al voto i soci in regola con il pagamento delle quote annuali, secondo il principio del voto singolo. Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato. Le delibere dell’Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei votanti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modifiche statutarie per cui occorrerà il voto favorevole rispettivamente di dei
3/4 (tre quarti) e di 3/5 (tre quinti) dei soci presenti.
Art. 17
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza da uno dei Vice Presidente o in mancanza, dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 18
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 membri scelti fra i soci, secondo quanto previsto dal regolamento associativo. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e comunque fino all’approvazione del bilancio, sono rieleggibili e non possono percepire compensi di alcun tipo per l’incarico svolto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle sue funzioni.
Le funzioni del CD possono essere retribuite su proposta del CD ratificata dall’Assemblea.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, uno o più Vice Presidente, secondo quanto l’assemblea stessa ne ritenga necessari, il Tesoriere e il Segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali via sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica non meno di tre giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri, ovvero tutti i membri partecipino alla emanazione delle delibere. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il CD ha facoltà di deliberare anche attraverso riunioni telematiche con votazioni via posta elettronica.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a. Curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b. Redigere il bilancio consuntivo e predisporre Bilanci preventivi;
c. Compilare i regolamenti interni;
d. Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e. Deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
f. Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione, anche attraverso l’emanazione di apposite deleghe;
g. Emanare le linee guida e nominare un’apposita Commissione Tecnico-Scientifica che si occupa di stabilire gli standard tecnici, di effettuare le valutazioni tecniche secondo quanto previsto da specifico regolamento e di garantire in tutte le forme possibili il processo di formazione continua dei soci;
h. Stabilire le forme più idonee di tutela a garanzia degli associati e dei loro utenti;
i. Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.
Art.19
In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi tra i non eletti, con deliberazione approvata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto). Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
PRESIDENTE
Art.20
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta ad uno dei Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art.21
Per facilitare lo svolgimento e il controllo di tutte le attività amministrative dell’Associazione il CD o l’Assemblea potranno avvalersi di un Collegio dei Revisori dei Conti. I Revisori dei Conti potranno essere da 3 a 5, dovranno essere eletti dall’Assemblea, anche tra i non soci.
Rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Le funzioni dei Revisori potranno essere retribuite su proposta del CD ratificata dall’Assemblea, mentre le spese sostenute nell’espletamento dell’incarico saranno sempre rimborsate in base al regolamento specifico.
PUBBLICITA’
Art.22
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali previsti dalle norme viene assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti economico-finanziari annuali e al codice deontologico. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale o altra sede specificata del CD, sono messi a disposizione dei soci per la consultazione, previa motivata istanza da parte del richiedente. Eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
L’associazione garantirà, inoltre, una adeguata pubblicità di tutti gli atti e documenti e regolamenti di pubblico interesse e/o volti alla tutela degli associati e dei terzi, delle attività e degli assetti associativi, attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Associazione.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO
Art.23
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.
Art.24
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità culturali di utilità generale, ad Enti o ad Associazioni che perseguono finalità analoghe, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
NORMA FINALE
Art.25
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
Normativa Associazione
Lo statuto delle professioni non regolamentate entra in vigore il 10 febbraio 2013.
E’ stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22 la Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
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Le nuove norme definiscono “professione non organizzata in ordini o collegi” l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista.
Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.
I professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Le associazioni possono costituire forme aggregative che rappresentano le associazioni aderenti, agiscono in piena indipendenza ed imparzialità e sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.