CODICE DI CONDOTTA DEONTOLOGICA
Codice di condotta deontologica dell’Associazione Italiana Guide Canyon Principi e fondamenti
Il presente codice ha come oggetto l’esposizione dei diritti e dei doveri dei soci, ognuno per la propria categoria di appartenenza associativa.
Le seguenti norme sono l’applicazione dei principi contenuti nel codice civile e nelle leggi sulle professioni, nonché di comportamenti deontologici comunemente acquisiti.
Art. 1
Le norme contenute in questo codice di condotta si applicano a tutti i soci, ognuno per la propria categoria di appartenenza nell’esercizio della loro attività professionale e/o associativa, nei rapporti tra di loro e con terzi. La piena condivisione delle regole contenute in questo documento è essenziale per l’appartenenza all’associazione stessa.
Art. 2
La professione di Guida Canyon, nei diversi gradi previsti, contempla:
a) l’educazione all’ambiente naturale nelle sue diverse forme, il rispetto e la salvaguardia ambientale.
b) l’educazione allo sport in ambiente naturale e in particolar modo all’ambiente verticale e acquatico
c) una particolare attenzione nella gestione di minori, di soggetti svantaggiati e nella salvaguardia della dignità umana.
d) l’esercizio professionale, come previsto dalla legge n 4 del 16 Gennaio 2013, in particolar modo quanto previsto per la tutela del cittadino/consumatore in virtù del rapporto di affidamento tra cliente e guida.
e) l’osservanza delle leggi Statali , Regionali e delle Province autonome
f) La professione di Guida Canyon assume quindi una funzione sociale nel campo educativo, ricreativo e sportivo, attraverso la pratica e l’insegnamento del canyoning e degli altri sport in ambiente naturale secondo quanto previsto dallo statuto associativo.
Art. 3
La guida e l’aspirante guida canyon operano secondo il proprio grado professionale nei seguenti terreni:
– torrenti, canyon o forre, gole e orridi con o senza la presenza dell’acqua che necessitino o meno dell’uso di materiale tecnico specifico per la progressione su corda.
– grotte e inghiottitoi in qualunque ambiente si trovino, di qualunque formazione geologica, asciutti o in presenza d’acqua, che necessitino o meno dell’uso di materiale tecnico specifico per la progressione su corda.
– Scogliere
Art. 4
La guida e l’aspirante guida canyon, aggiornano le proprie competenze, oltre all’obbligo regolamentare, per poter offrire sempre la maggiore sicurezza e il miglior servizio possibile al cliente, in virtù dei cambiamenti tecnici, dei nuovi materiali, delle nuove metodologie professionale e didattiche
Art. 5
La guida e l’aspirante guida canyon, nell’esercizio della professione, hanno l’obbligo di esporre il logo relativo al proprio grado professionale. È proibito l’utilizzo di loghi non corrispondenti al proprio grado professionale.
Art. 6
La guida e l’aspirante guida canyon , ingaggiati per incarichi per i quali non hanno, in quel momento, l’adeguato aggiornamento o l’adeguata condizione fisica, hanno il dovere di rifiutare l’ingaggio.
Art. 7
La guida e l’aspirante guida canyon fanno della probità, dignità e del decoro personale, uno stile di condotta professionale e svolgono la professione con lealtà e correttezza, adempiendo con coscienza, diligenza e scrupolo ai doveri professionali.
Art. 8
La guida e l’aspirante guida prendono in carica un numero di clienti tale da poter loro assicurare la sorveglianza, a garanzia della migliore sicurezza possibile e secondo quanto indicato nel regolamento associativo.
Art. 9
La guida e l’aspirante guida canyon sono tenuti a praticare, per lo stesso tipo di lavoro, tariffe professionali in linea con quelle dei colleghi e a mantenere pratiche commerciali corrette, se pur in regime di libera concorrenza.
Art. 10
La guida e l’aspirante guida canyon, sono tenuti a mantenere sempre, nei confronti dei colleghi, un atteggiamento di cordialità e lealtà. I rapporti tra colleghi si svolgono in clima sereno e cordiale.
Art. 11
I professionisti ingaggiati da un collega devono attenersi alle consegne di gestione e di comportamento date dal professionista che ha il contatto con i clienti, sempre che queste consegne rispettino l’autonomia tecnica professionale della singola guida e che non vadano contro questo codice di condotta.
Le guide e le aspiranti guide canyon, inoltre, non possono esercitare pratiche commerciali scorrette, atte a trarre vantaggio personale a scapito dei colleghi: non possono fare concorrenza sleale, né in forma diretta né indiretta.
Art. 12
La guida e l’aspirante guida canyon, in ogni situazione, professionale e non, devono avere un comportamento consono alla dignità professionale ed al decoro della categoria, astenendosi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio professionale e all’associazione italiana guide canyon. È vietato inoltre esprimere in qualunque forma, di fronte a clienti, valutazioni critiche sull’operato, sulle prestazioni o sul comportamento in genere dei colleghi.
Art. 13
La guida, l’aspirante guida canyon e il socio in formazione, sono obbligati ad essere adeguatamente assicurati contro i rischi derivanti dall’esercizio della professione nei confronti dei clienti e/o terzi.
Art. 14
La guida e l’aspirante guida canyon, durante le uscite in ambiente naturale, avranno con sé il materiale sanitario indispensabile per il primo soccorso o piccoli infortuni. Interverranno e avranno cura nel gestire, anche sul piano umano, momenti e situazioni di tensione, pericolo e difficoltà .In caso di incidente ai propri clienti o a terzi, dovranno informare direttamente o per interposta persona il posto di soccorso più vicino. La guida dovrà, inoltre, prestare assistenza alle vittime dell’incidente e mettere a disposizione la propria esperienza e professionalità delle squadre di soccorso, nella misura in cui ciò non crei situazioni di pericolo per i propri clienti.
Art. 15
La guida e l’aspirante guida canyon devono garantire la maggior sicurezza possibile, usando diligenza, perizia e prudenza nella valutazione delle condizioni ambientali, delle capacità umane, dei mezzi e delle attrezzature.
Art. 16
La guida e l’aspirante guida canyon devono saper valutare la priorità d‘azione tra l’interesse della sicurezza generale del gruppo e quello dei singoli componenti il gruppo stesso: dovendo salvaguardare la sicurezza degli accompagnati e rappresentando spesso l’unico tramite con i soccorsi, non devono mettere in pericolo la loro stessa vita.
Art. 17
Il rapporto commerciale guida/cliente, è caratterizzato e si fonda su requisiti di stima, fiducia, lealtà, chiarezza e correttezza reciproca. Il cliente può revocare la scelta della guida e la guida può recedere dall’incarico affidato al venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui sopra
Art. 18
La guida e l’aspirante guida canyon, quando possibile o esplicitamente richiesto, educano e insegnano al cliente le manovre di corda, le procedure di movimentazione, l’uso dei materiali ; l’acquisizione di una maggiore autonomia, oltre che ad accrescere la soddisfazione del cliente stesso, garantisce una buona riuscita della discesa.
Art. 19
La guida e l’aspirante guida canyon devono attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dagli organi competenti del Associazione Italiana Guide Canyon nell’esercizio delle proprie rispettive competenze istituzionali, al fine di consentire l’uniformità e la coerenza dell’azione dei soci.
Art. 20
L’appartenenza associativa impone a tutti gli iscritti il dovere alla collaborazione e alla realizzazione degli scopi sociali. I soci che siano a conoscenza di comportamenti di colleghi contrastanti con le presenti norme deontologiche devono segnalarli al Consiglio Direttivo e, se richiesto, fornire chiarimenti, spiegazioni e la documentazione in loro possesso.
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Art. 21
Nell’esercizio di attività professionale all’estero, consentite dalle disposizioni in vigore, i soci sono soggetti alle norme deontologiche associative, nonché alle norme che regolano la professione del paese in cui svolge l’attività.
Art. 22
Costituisce motivo di sanzione disciplinare da parte dell’A.I.G.C. la violazione di uno o più punti del presente Codice Deontologico e del regolamento.
La sanzione disciplinare è comminata in proporzione alla gravità della violazione e all’entità dei danni causati con il proprio comportamento
Le sanzioni irrogabili sono:
a. l’avvertimento, che consiste nel diffidare l’interessato a non ricadere nella mancanza commessa;
b. la censura, che consiste in una dichiarazione di biasimo scritta;
c. la sospensione, che consiste in una temporanea sospensione dall’Associazione;
d. l’espulsione, che consiste nella radiazione definitiva dall’Associazione senza alcuna possibilità di reintegro.
Art. 23
La sanzione disciplinare di cui ai punti a., b., c., d. dell’articolo precedente, è pronunciata con decisione motivata dal Consiglio Direttivo A.I.G.C., previa audizione dell’incolpato, secondo i termini e le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento interno, da comunicarsi con racc.ta a/r o PEC ed hanno effetto con il ricevimento della stessa. Per le sole sanzioni a., b., c., e sussistendo modalità di urgenza, in via cautelativa, la stessa sanzione può essere comminata dal Presidente dell’Associazione con l’obbligo, per quest’ultimo, di sottoporre la sanzione comminata alla ratifica del primo Consiglio Direttivo utile, entro e non oltre i 15 gg dall’erogazione della sanzione
Art. 24
Il Socio soggetto di sanzione disciplinare ha facoltà di ricorrere all’Autorità giudiziaria competente entro e non oltre 6 mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la sanzione oggetto dell’impugnazione.
Art. 25
Foro competente per qualsiasi controversia tra i Soci e l’Associazione sarà il Tribunale di Firenze
Via di S.Lucia,11 50059 VINCI (FI) info@guidecanyon.it C.fis. 91036800489